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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 agosto 1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
(Supplemento Ordinario n. 242 del 14/10/1993)
(modificato dal
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, in G.U. n. 81 del 6
aprile 2000)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, quinto
comma della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Considerata l’opportunità di rinviare ad un successivo separato decreto gli
aspetti concernenti gli impianti termici di climatizzazione estiva, nonché la
rete di distribuzione e l’adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di
ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia;
Sentiti in qualità di enti energetici: l’ENEA, l’ENEL, l’ENI; ritenuto che i
predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17 dell legge 7 agosto 1990, n.
241, possono intendersi sostitutivi anche di quello del CNR, considerata la
mancata risposta di tale Ente entro il termine di novanta giorni dalla
richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità tecnica
dell’ENEA, dell’ENELe dell’ENI nello specifi-co campo della ricerca
energetica;
Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Sentiti la CONFINDUSTRIA, la CONFARTIGIANATO, la CNA, la Lega delle
Cooperative, l’ANCE, l’ANI-MA, l’ANIT, l’ASSOCALOR, l’ASSISTAL, l’ANPAE,
l’ANCI, la CISPEL, l’ANIACAP, il SUNIA, l’AIACI, l’AI-CARR, quali
associazioni di categorie interessate, e la FIRE quale associazione di
istituti nazionali operanti per l’uso razionale dell’energia, sentiti inoltre
l’UNI, il CTI, il CIG, l’ATI, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il
Consiglio nazionale dei periti industriali, la SNAM, l’AGIP servizi, il CIR;
Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi richiesti ad ulteriori
enti ed associazioni interessati al settore e non pervenuti nel termine di
novanta giorni dalla richiesta;
Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni ritenute
non pertinenti o comunque non coerenti con la complessiva impostazione del
provvedimento e con le posizioni espresse dalla maggioranza degli enti ed
associazioni interpellati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del
28 gennaio 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento si intende:
a) per “edificio”, un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed
arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un
edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente
esterno, il terreno, altri edifici;
b) per “edificio di proprietà pubblica”, un edificio di proprietà dello
Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche
economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’Ente, sia ad
altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per “edificio adibito ad uso pubblico”, un edificio nel quale si svolge,
in tutto o in parte, l’attività istituzionale di Enti pubblici;
d) per “edificio di nuova costruzione”, salvo quanto previsto dall’articolo 7
comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento stesso;
e) per “climatizzazione invernale”, l’insieme di funzioni atte ad assicurare,
durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalle
disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante
il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza
dell’aria;
f) per “impianto termico”, un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per
gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo;
sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali:
stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per “impianto termico di nuova installazione”, un impianto termico
installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di
edificio antecedente privo di impianto termico;
h) per “manutenzione ordinaria dell’impianto termico”, le operazioni
specificamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e
componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino
l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;
i) per “manutenzione straordinaria dell’impianto termico”, gli interventi
atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal
progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in
parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,
ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto
termico;
j) per “proprietario dell’impianto termico”, chi è proprietario, in tutto o
in parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti
termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti
diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico
del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferito agli
Amministratori;
l) per “ristrutturazione di un impianto termico”, gli interventi rivolti a
trasformare l’impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che
comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di
distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la
trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici
individuali nonchè la risistemazione impiantistica nelle singole unità
immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto
termi-co individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
m) per “sostituzione di un generatore di calore”, la rimozione di un vecchio
generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia
termica alle medesime utenze;
n) per “esercizio e manutenzione di un impianto termico”, il complesso di
operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla
gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di
sicurezza,di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia
ambientale;
o) per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico”, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei
requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità
tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la
responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle
misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
p) per “contratto servizio energia”, l’atto contrattuale che disciplina
l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di
comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso
razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente,
provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di
utilizzo dell’energia;
q) per “valori nominali” delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti
successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di
funzionamento continuo;
r) per “potenza termica del focolare” di un generatore di calore, il prodotto
del potere calorifico infe-riore del combustibile impiegato e della portata
di combustibile bruciato;l’unità di misura utilizzata è il kW;
s) per “potenza termica convenzionale” di un generatore di calore, la potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l’unità
di misura utilizzata è il kW;
t) per “potenza termica utile” di un generatore di calore, la quantità di
calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente
alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata
dall’involucro del generatore con l’ambiente e della potenza termica persa al
camino; l’unità di misura utilizzata è il kW;
u) per “rendimento di combustione”, sinonimo di “rendimento termico
convenzionale” di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica
convenzionale e la potenza termica del focolare;
v) per “rendimento termico utile” di un generatore di calore, il rapporto tra
la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
w) per “temperatura dell’aria in un ambiente”, la temperatura dell’aria
misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per “gradi-giorno” di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di
un periodo annuale conven-zionale di riscaldamento, delle sole differenze
positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente
fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di
misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
Articolo 2
(Individuazione della zona climatica e dei
gradi-giorno)
1. Il territorio
nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei
gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica: Zona A: comuni
che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600; Zona B: comuni
che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a
900; Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900
e non superiore a 1.400; Zona D: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100; Zona E: comuni che
presentano un numero gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per
ciascun comune l’altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona
climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata,
con decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato,
anche in relazione all’istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei
territori comunali, avvalendosi delle compe-tenze tecniche dell’ENEA ed in
conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall’UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell’allegato A o nelle sue successive
modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i
gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in
linea d’aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in
diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di
durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all’art. 9 comma 2
per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al
comune di riferimento. Il provvedimento é reso noto dal Sindaco agli abitanti
del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento
stesso e deve essere comunicato al Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato ed all’ENEA ai fini delle successive modifiche dell’Allegato
A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota
superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata
nell’allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei
gradi giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti
variazioni della zona climatica, pos-sono, mediante provvedimento del
Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona
climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve
essere notificato al Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato e dell’ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni
dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero
un provvedimento in-terruttivo del decorso del termine da parte del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Una volta operativo il
provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici
av-visi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di
appartenenza.
Articolo 3
(Classificazione generale degli edifici per
categorie)
1. Gli edifici sono
classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni
civili e rurali, colle-gi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case
per vacanze, fine settima-na e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti
o contigui a costruzioni adibi-te anche ad attività industriali o
artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti
dell’isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi
compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le
strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e
di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi,
magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto,supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti
a categorie diverse, le stes-se devono essere considerate separatamente e
cioè ciascuna nella categoria che le compete.
Articolo 4
(Valori massimi della temperatura ambiente)
1. Durante il periodo in
cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, la media
aritmetica delle temperature dell’aria dei singoli ambienti degli edifici,
definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w dell’articolo 1, non
deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
a) 18° C +2° C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
b) 20° C +2° C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie
diverse da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti
fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino
spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con le
procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite
massimo del valore della temperatura dell’aria negli ambienti durante il
periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, qualora
elementi oggettivi legati alla destinazione d’uso giustifichino temperature
più elevate di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite
massimo della temperatura del-l’aria negli ambienti,durante il periodo in cui
è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi
almeno una delle seguenti condizioni: a) le esigenze tecnologiche o di
produzione richiedano temperature superiori al valore limite;
b) l’energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non
convenientemente utilizza-bile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base
alle normative all’epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga
ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di
cui all’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n.10 assieme agli elementi
tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell’inizio lavori
le autorità comunali devono fornire il benestare per l’adozione di tali
valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla
presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato,
salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento
interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
Articolo 5
(Requisiti e dimensionamento degli impianti
termici)
1. Gli impianti termici
di nuova installazione nonché quelli sottoposti a ristrutturazione devono
essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione a:
- il valore massimo della 4,
- le caratteristiche climatiche della zona,
- le caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio,
- il regime di conduzione dell’impianto in base agli obblighi di
intermittenza-attenuazione previsti dal-l’art. 9 del presente decreto, un
“rendimento globale medio stagionale”, definito al successivo comma 2, non
inferiore al seguente valore:
hg=(65+3 log P n )%
dove log P n è il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o del
complesso dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico,
espressa in kW.
2. Il “rendimento globale medio stagionale” dell’impianto termico è definito
come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la
climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi
compresa l’energia elettrica ed è calcolato con riferimento al periodo
annuale di esercizio di cui all’art. 9. Ai fini della conversione
dell’energia elettrica in energia primaria si considera l’e-quivalenza: 10
MJ=1kWh.
Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti
rendimenti medi stagionali:
- rendimento di produzione,
- rendimento di regolazione,
- rendimento di distribuzione,
- rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie e
le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro
il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell’industria del commercio e
dell’artigianato entro i successivi trenta giorni.
3. Nella sostituzione di generatori di calore di dimensionamento del o dei
generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il “rendimento di
produzione medio stagionale” definito come il rapporto tra l’energia termica
utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria
delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato con riferimento
al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9, risulti non inferiore al
seguente valore:
hp=(77+3 log P n )%
per il significato di
log P n e per il fattore di conversionedell’energia elettrica in energia
primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2.
4. Il “rendimento di produzione medio stagionale” deve essere calcolato
secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI di
cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con
potenza nominale su-periore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno
su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga
nel caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora
ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio
la limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti
a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell’energia termica necessaria
alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere
effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali
situazioni per le quali si possa dimostrare che l’adozione di un unico
generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti
impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione
tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L’applicazione
della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell’acqua,
è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per
gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore
o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione
centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di
utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche
UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell’acqua calda di
capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo
le indicazioni valide per tubazioni di cui all’ultima colon-na dell’allegato
B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura
dell’acqua, mi-surata nel punto di immissione della rete di distribuzione,
non superi i 48° C, +5° C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione
degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore
destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per
la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve
essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione
sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo
scopo di consentire l’inserzione di sonde per la determinazio-ne del
rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del
rispetto delle vi-genti disposizioni.
9. Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere
dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalle norme
tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole
unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali
appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco
dall’impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni
del presente comma possono non essere applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori di calore individuali,
- singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti,
siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non
dispongano già di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con
sbocco sopra il tetto dell’edificio. Resta ferma anche per le disposizioni
del presente articolo l’inapplicabilità agli apparecchi non considerati
impianti termici in base all’art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe,
caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell’impianto termico che comportino l’installazione di generatori di calore
individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, è
prescritto l’impiego di generatori isolati rispetto all’ambiente abitato, da
realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione
delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se
installati all’esterno o in locali tecnici adeguati. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nei casi di incompatibilità con il sistema di
evacuazione dei prodotti della combustione già esistente. In ogni caso i
generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della suddetta
normativa UNI 7129) devono essere muniti all’origine di un dispositivo di
controllo dell’evacuazione dei prodotti della combustione, secondo quanto
indicato nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del dicembre 1991.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di
ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere
progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di
distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al
rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione
minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle
montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tam-ponature a
cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono
essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell’allegato B
al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere
effettuata in modo da garantire il mantenimento delle ca-ratteristiche
fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione.
Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le
tubazioni di mandata e ritorno dell’impianto ter-mico, devono essere coibentate
separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso
fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di
guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto che l’impianto
termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di
distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta
climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione dell’impianto termico, qualora per il rinnovo dell’aria nei
locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è
prescritta l’adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso
per rinnovo dell’aria ogni qual volta la portata totale dell’aria di ricambio
G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione
siano superiori ai valori limite riportati nell’allegato C del presente
decreto.
14. L’installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve
essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art. 2
e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute
nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto
obbligo, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge
10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto
riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova
installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura
tecnica ed economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge stessa relativi
all’impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno
determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o
assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli
impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare,
che determina l’obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o
assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli
extracosti dell’impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate
rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di
ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l’acquisto del
combustibile, o di altri vettori energetici,valutate ai costi di fornitura
all’atto della com-pilazione del progetto, e dagli eventuali introiti
determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o
termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni
per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggior importanza dell’impatto
ambientale.
17. Nel caso l’impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che
per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari anche per altri usi, compreso l’utilizzo di energia
meccanica e l’utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le
valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno
effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L’allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la
produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L’adozione di
dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente
valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all’art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 (6) senza che tale adempimento esoneri il
progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie
d’utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute
valide.
Articolo 6
(Rendimento minimo dei generatori di calore)
1. Negli impianti
termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici
nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad
acqua calda devono avere un “rendimento termico utile” ed i generatori di
calore ad aria calda devono avere un “rendimento di combustione” non
inferiore ai rispettivi valori riportati nell’allegato E al presente decreto.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con
combustibili le cui caratte-ristiche si discostano sensibilmente da quelle
dei combustibili liquidi o gassosi comunemente com-mercializzati, quali ad
esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di
funzionamento con combustibili di cui alla lettera b.
Articolo 7
(Termoregolazione e
contabilizzazione)
1. Fermo restando che
gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente
all’entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di
regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova
installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale
per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di
calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a
35 kW, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di
programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno
su due livelli a valori sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il gruppo
termoregolatore deve essere pilotato da una sonda ter-mometrica di rilevamento
della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata
e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una
incertezza non superiore a ±2° C.
3. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la
cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di
entrata in vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e realizzati
in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può
essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo
livello di temperatura ambiente qualora i ogni singola unità immobiliare sia
effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura
della temperatura ambiente dell’unità immobiliare e dotato di programmatore
che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli
nell’arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro
destinazione d’uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua
nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un
programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del
generatore di calore o l’intercettazione o il funzionamento in regime di
attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non
esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati
di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della
temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa
temperatura su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.
7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una
unità immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti
interni è opportuna l’installazione di dispositivi per la regolazione
automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone
aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L’installazione di
detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai
precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l’e-ventuale
sistema di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la somma
dell’apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore
insolazione tra quelli interamente compresi nell’arco del periodo annuale di
esercizio dell’impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali
sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello
stesso mese.
8. L’eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere
giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28
della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata
utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma
3 dell’art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore,
il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al
carico termico dell’utenza.
Articolo 8
(Valori limite del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale)
1. Ai fini
dell’applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale
per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria
globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti
riscaldati la temperatura al valore costante di 20° C con un adeguato
ricambio d’aria durante una stagione di riscaldamento il cui periodo è
convenzionalmente fissato:
a) per le zone climatiche A, B, C, D, E, dal comma 2 dell’articolo 9 del
presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza
che ciò determini alcuna limitazione dell’effettivo periodo annuale di
esercizio.
2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
(FEN) è il fabbisogno ener-getico convenzionale di cui al precedente comma 1
diviso per il volume riscaldato e i gradi-giorno della località.
L’unità di misura utilizzata è il kJ/m 3 ) GG.
3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione
invernale definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono
essere effettuati con la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che
PRONTUARIO TECNICO caldaie verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite
dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro i
successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del
sistema edificio-impianto termico e tiene conto, in termini di apporti:
- dell’energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici,
- dell’energia solare fornita all’edificio,
- degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al
metabolismo degli abitanti, all’uso della cucina, agli elettrodomestici,
all’illuminazione,in termini di perdite:
- dell’energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l’involucro
edilizio, comprenden-te quest’ultima anche l’energia associata all’umidità,
- dell’energia persa dall’impianto termico nelle fasi di produzione,
regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m
3 è ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e
del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del
sistema edificio impianto che tiene conto, in termini di apporti:
- dell’energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici, in termini di perdite:
- dell’energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso
l’involucro edilizio, comprenden-te quest’ultima anche l’energia associata
all’umidità,
- dell’energia persa dall’impianto termico nelle fasi di produzione,
regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione
dell’involucro edilizio deve es-sere effettuato utilizzando le norme UNI 7357
e non deve superare i valori che saranno fissati dai regolamenti di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della
emanazione di detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano
fissati in conformità di quanto disposto dal decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 otto-bre 1986, n. 244.
7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3,
4, 5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite:
FEN lim =[(Cd+0.34n)- k u (0,01I/dTm + a/dTm )] 86.4/hg
La predetta formula non
è utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di
un valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle
costanti viene di seguito elencato:
Cd = coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell’involucro
edilizio, espresso in W/m 3 °C, calcolato secondo le indicazioni dell’art. 8,
comma 6; n=numero dei volumi d’aria ricambiati in un’ora (valore medio nelle
24 ore), espresso in h -1 ;
0.34=costante, dimensionata in W h/m 3 °C, che esprime il prodotto del calore
specifico dell’aria per la sua densità;
I=media aritmetica dei valori dell’irradianza solare media mensile sul piano
orizzontale espressa in W/m2, la media è estesa a tutti i mesi dell’anno
interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del
presente articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui
al comma 3;
dTm=differenza di temperatura media stagionale espressa in °C; i valori
saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
0.01=valore convenzionale, espresso in m -1 , della superficie ad
assorbimento totale dell’energia sola-re per unità di volume riscaldato;
a=valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m 3 , fissati in
conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
ku=coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e degli
apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a quanto indicato nelle
norme tecniche UNI di cui al comma 3;
86.4=migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione
da W/m 3 °C (dimen-sioni della espressione tra parentesi nella formula) a
kJ/m 3 GG (dimensione del FEN);
hg=valore del rendimento globale medio stagionale definito all’art. 5 comma
1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei
volumi d’aria ricambiati in un’ora ed è convenzionalmente fissato in 0.5 per
l’edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi mec-canici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d’aria imposti da
norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione d’uso
dell’edificio, all’eventuale presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento
a focolare aperto), o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore
di n è convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che
devono comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri nelle
24 ore.
10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m
3 , nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al punto 5,
il valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione
invernale, dovrà essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7
ponendo I=0, a=0.
11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato
di cui al comma 7 potrà essere variata, anche in relazione all’evoluzione
della normativa nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro
dell’industria del commercio e dell’artigianato.
Articolo 9
(Limiti di esercizio degli impianti termici)
1. Gli impianti termici
destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere
condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i
valori massimi di temperatura fissati dall’articolo 4 del presente decreto.
2. L’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti
massimi relativi al periodo an-nuale di esercizio dell’impianto termico ed
alla durata giornaliera di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere dal 1°
dicembre al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona D: ore 12
giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal 15
ottobre al 15 aprile; Zona F: nessuna limitazione. Al di fuori di tali
periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di
situazioni cli-matiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una
durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno
regime.
3. E’ consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento in
due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve
essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del
periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si
applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni
internazionali, che non siano ubi-cate in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole
materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1, adibiti ad alberghi, pensioni
ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6, adibiti a piscine saune e
assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla
sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il
riscaldamento degli edifici,nei seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti
adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di
cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a
pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito
primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste
al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al
fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore
necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di
apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non
inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo
l’entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo
termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura
esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli
della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere
condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga
tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti
pari a 16° C +2° C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata
giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di
apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non
inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata
in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante,
in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore
ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità
immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione
almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la
produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a
quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in
vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione
della tem-peratura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la
regolazione di detta temperatu-ra almeno su due livelli nell’arco delle 24
ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità
dell’utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” i cui
corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort
ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si
provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli
impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall’impianto
nei limiti indicati alla lettera e);
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può
richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all’art. 31 comma 3
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata
l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all’art. 3 l’amministratore e, dove questo
manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni
impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una
tabella concernente: a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio
dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto nei
limiti di quanto disposto al presente articolo; b) le generalità e il domicilio
del soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico.
Articolo 10
(Facoltà delle Amministrazioni comunali in
merito ai limiti di esercizio degli impianti termici)
1. In deroga a quanto
previsto dall’art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente
esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati,sia per i singoli
immobili.
2. I sindaci assicurano l’immediata informazione della popolazione
relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
Articolo 11
(Esercizio e manutenzione degli impianti
termici e controlli relativi)
1. L’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito
come alla lettera j) dell’art. 1 comma 1, o per esso a un terzo, avente i
requisiti definiti alla lettera o) dell’art. 1, comma 1, che se ne assume la
responsabilità.
2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la
figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa
subentra per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario,
nell’onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e
nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione
dell’impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore
a 350 kW ed in ogni casoqualora gli impianti termici siano destinati
esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici
adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al “terzo
responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è
dimostrato mediante l’iscrizione ad albi na-zionali tenuti dalla pubblica
amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo
na-zionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti
termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad
elenchi equivalenti delle Comunità Europee, oppure mediante accreditamento
del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000 (9/a).
4. Le operazioni di manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite
secondo le prescri-zioni delle vigenti normative UNI e CEI devono essere
effettuate almeno una volta l’anno salvo indicazioni pió restrittive delle
suddette normative.
5. Il nominativo del responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli
impianti termici deve essere riportato in evidenza sul “libretto di centrale”
o sul “libretto di impianto” prescritto dal comma 9.
6. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico
appone la firma sul “libretto di centrale” o sul “libretto d’impianto” di cui
al comma 9 per accettazione della funzione che lo impegna, tra l’altro, quale
soggetto delle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’artico-lo 34
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
7. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici
è tra l’altro tenuto:
- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all’osservanza dell’orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera
di attivazione consentita dall’art. 9;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle
disposizioni di cui all’art. 4.
8. Nel caso di impianti termici individuali è fatto obbligo all’occupante
l’unità immobiliare di affi-dare la manutenzione dell’impianto a persona
fisica o giuridica che risponda ai requisiti di cui alla lettera o) dell’art.
1, qualora non possegga esso stesso i requisiti ivi richiesti. Tali
requisiti, nel caso specifico di impianti termici individuali, si intende
sussistano, tra l’altro, per i soggetti abilitati alla manutenzione degli
impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 marzo
1990, n. 46. La figura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione
si identifica con l’occupante o, su de-lega di questo, con il soggetto cui è
affidata la manutenzione dell’impianto, fermo restando che l’occupante stesso
assume in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al termine
dell’occupazione è fatto obbligo all’occupante di consegnare al proprietario
o al subentrante il “libretto di impianto” prescritto al comma 9.
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW
devono essere muniti di un “libretto di centrale” conforme all’allegato F al
presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a
35 kW devono essere muniti di un “libretto di impianto” conforme all’allegato
G al presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d’impianto di cui al
comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di
nuova installazione o da ristrutturare e, per impianti termici individuali
anche in caso di sostituzione di generatori di calore, deve essere effettuata
da un installatore che possegga i requisiti richiesti per l’installazione e
ma-nutenzione degli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della
legge 5 marzo 1990, n. 46. La compilazione iniziale del libretto per impianti
esistenti all’atto dell’entrata in vigore del pre-sente regolamento nonchè la
compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è
effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico.
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul
“libretto di centrale” o sul “libretto di impianto” di cui al comma 9. Le
suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l’anno, normalmente
all’inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con
po-tenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità
biennale per i generatori di ca-lore con potenza nominale inferiore, ferma
restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione
prescritte al comma 4.
13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori
di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW
è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di
combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui
ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale della potenza termica del
focolare, in conformità a norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il
31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato entro i successivi trenta giorni, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a quattro
punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla
potenza nominale indicato al punto 1 dell’allegato E;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati dopo l’entrata in
vigore del presente regolamento: non inferiore a un punto percentuale
rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale
indicato al punto 1 dell’allegato E;
c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente alla
data di entrata in vigo-re del presente regolamento: non inferiore a sei
punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato al punto 2 dell’allegato E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a tre punti percentuali rispetto al
valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato al
punto 2 dell’allegato E. 15. Qualora i generatori di calore installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non
possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di
rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14 è
prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati: potenza
nominale termini 350 KW e oltre entro il 30 settembre 1994 inferiore a 350 KW
per zone climatiche E, F entro il 30 settembre 1995 inferiore a 350 KW per le
restanti zone climatiche entro il 30 settembre 1996 I generatori di calore
installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio,
siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati
alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori mediante
operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari
a partire dalla data della verifica.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in
esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli
indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla
conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) del
comma 6 dell’art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli
ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi
diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le
pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli
scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di
teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi
solari attivi, devono essere muniti di “libretto di centrale” predisposto, secondo
la specificità del caso, dall’installatore dell’impianto ovvero, per gli
impianti esistenti, dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione;
detto libretto dovrà contene-re oltre alla descrizione dell’impianto stesso,
l’elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità
di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista
per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato
all’annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte
relativa ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterrà
alle relative disposizioni già previste nel presente regolamento.
18. Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni con più di
quarantamila abitanti e le provincie per la restante parte del territorio
effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i
controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di
esercizio dell’impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli
impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 KW devono essere segnati
nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti.
19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma
18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi
appositi convenzioni, previo accertamento che gli stessi non svolgano nel
contempo funzione di responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli
impianti termici sottoposti a controllo. L’ENEA nell’ambito dell’accordo di
programma con il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,
fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per
l’accertamento dell’idoneità tecnica dei predetti organismi.
20. In una prima fase transitoria di applicazione del presente regolamento,
in alternativa alle procedure di controllo di cui ai commi 18 e 19, gli Enti
di cui al comma 18 possono, con proprio provvedimento, reso noto alle
popolazioni interessate, al Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato e all’ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali si
intendano effettuati nei casi in cui i proprietari degli impianti termici o i
terzi responsabili dell’esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano,
entro termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione,
con firma autenticata e con connessa assunzione di responsabilità, attestante
il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento
ai risultati dell’ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli
Enti, qualora ricorrano a tale forma di controllo, devono comunque effettuare
verifiche a campione ai fini del riscontro della veridicità delle
dichiarazioni pervenute, devono altresì provvedere per tutti gli impianti
termici per i quali risulti omessa la dichiarazione di cui sopra a controlli
nei termini previsti dal comma 18. La fase transitoria di cui al presente
comma non deve di norma superare i due anni per gli impianti termici con
potenza superiore o uguale a 350 kW, i quattro anni per gli impianti termici
centralizzati di potenza inferiore a 350 kW ed i sei anni per gli impianti
termici per singole unità immobiliari.
Articolo 12
(Entrata in vigore)
1. Il presente
regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal
novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato di recepimento delle normative UNI previste
dall’articolo 5, comma 2, dall’articolo 8, comma 3, dall’articolo 11, comma
14, e dall’allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1° agosto 1994. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1993
|
ALLEGATO
A
Tabella
dei gradi/giorno dei comuni italiani raggruppati per regione e provincia |
RIPORTA
SOLO LA PROVINCIA DI COMO ('93)
|
Zona
Climatica
|
Gradi Giorno
|
Altitudine
|
COMUNE
|
| E |
2359 |
204 |
ABBADIA LARIANA |
| E |
2385 |
222 |
AIRUNO |
| E |
2679 |
429 |
ALBAVILLA |
| E |
2640 |
402 |
ALBESE CON CASSANO |
| E |
2670 |
423 |
ALBIOLO |
| E |
2446 |
265 |
ALSERIO |
| E |
2596 |
371 |
ALZATE BRIANZA |
| E |
2446 |
265 |
ANNONE DI BRIANZA |
| E |
2537 |
329 |
ANZANO DEL PARCO |
| E |
2649 |
366 |
APPIANO GENTILE |
| E |
2368 |
210 |
ARGEGNO |
| E |
2484 |
292 |
AROSIO |
| E |
2837 |
427 |
ASSO |
| F |
3014 |
661 |
BALLABIO |
| E |
2960 |
627 |
BARNI |
| E |
2578 |
358 |
BARZAGO |
| E |
2595 |
370 |
BARZANÒ |
| F |
3158 |
769 |
BARZIO |
| E |
2259 |
229 |
BELLAGIO |
| E |
2220 |
202 |
BELLANO |
| E |
2605 |
377 |
BENE LARIO |
| E |
2730 |
423 |
BEREGAZZO CON FIGLIARO |
| E |
2682 |
431 |
BINAGO |
| E |
2689 |
436 |
BIZZARONE |
| F |
3152 |
762 |
BLESSAGNO |
| E |
2271 |
231 |
BLEVIO |
| E |
2453 |
270 |
BOSISIO PARINI |
| E |
2553 |
298 |
BREGNANO |
| E |
2575 |
356 |
BRENNA |
| E |
2358 |
203 |
BRIENNO |
| E |
2365 |
208 |
BRIVIO |
| F |
3085 |
715 |
BRUNATE |
| E |
2503 |
305 |
BULCIAGO |
| E |
2580 |
317 |
BULGAROGRASSO |
| E |
2406 |
237 |
CABIATE |
| E |
2514 |
313 |
CADORAGO |
| F |
3206 |
800 |
CAGLIO |
| E |
2705 |
405 |
CAGNO |
| E |
2471 |
283 |
CALCO |
| E |
2457 |
273 |
CAMPIONE D'ITALIA |
| E |
2594 |
369 |
CANTÙ |
| E |
2801 |
402 |
CANZO |
| E |
2667 |
421 |
CAPIAGO INTIMIANO |
| E |
2233 |
204 |
CARATE URIO |
| E |
2449 |
267 |
CARBONATE |
| E |
2446 |
265 |
CARIMATE |
| E |
2753 |
481 |
CARLAZZO |
| E |
2453 |
270 |
CARUGO |
| F |
3211 |
804 |
CASARGO |
| F |
3237 |
822 |
CASASCO D' INTELVI |
| E |
2581 |
360 |
CASATENOVO |
| E |
2837 |
427 |
CASLINO D' ERBA |
| E |
2555 |
342 |
CASNATE CON BERNATE |
| E |
2544 |
334 |
CASSAGO BRIANZA |
| E |
2580 |
317 |
CASSINA RIZZARDI |
| F |
3272 |
849 |
CASSINA VALSASSINA |
| E |
2538 |
330 |
CASTELLO DI BRIANZA |
| E |
2882 |
459 |
CASTELMARTE |
| E |
2695 |
398 |
CASTELNUOVO BOZZENTE |
| E |
2993 |
650 |
CASTIGLIONE D' INTELVI |
| E |
2638 |
400 |
CAVALLASCA |
| F |
3590 |
1071 |
CAVARGNA |
| E |
2964 |
630 |
CERANO D' INTELVI |
| E |
2491 |
297 |
CERMENATE |
| E |
2228 |
201 |
CERNOBBIO |
| E |
2449 |
267 |
CERNUSCO LOMBARDONE |
| E |
2496 |
300 |
CESANA BRIANZA |
| E |
2481 |
290 |
CIRIMIDO |
| E |
2452 |
269 |
CIVATE |
| E |
2960 |
627 |
CIVENNA |
| E |
2467 |
280 |
CLAINO CON OSTENO |
| E |
2243 |
218 |
COLICO |
| E |
2862 |
558 |
COLLE BRIANZA |
| E |
2375 |
215 |
COLONNO |
| E |
2228 |
201 |
COMO |
| E |
2368 |
210 |
CONSIGLIO DI RUMO |
| E |
2755 |
483 |
CORRIDO |
| E |
2755 |
483 |
CORTENOVA |
| E |
2521 |
318 |
COSTA MASNAGA |
| F |
3177 |
780 |
CRANDOLA VALSASSINA |
| E |
2613 |
383 |
CREMELLA |
| F |
3191 |
792 |
CREMENO |
| E |
2528 |
323 |
CREMIA |
| E |
2565 |
349 |
CUCCIAGO |
| F |
3206 |
800 |
CUSINO |
| E |
2271 |
238 |
DERVIO |
| E |
2788 |
506 |
DIZZASCO |
| E |
2493 |
298 |
DOLZAGO |
| E |
2376 |
216 |
DOMASO |
| E |
2229 |
208 |
DONGO |
| E |
2232 |
210 |
DORIO |
| E |
2993 |
650 |
DOSSO DEL LIRO |
| E |
2676 |
385 |
DREZZO |
| E |
2653 |
411 |
ELLO |
| E |
2524 |
320 |
ERBA |
| F |
3362 |
910 |
ESINO LARIO |
| E |
2775 |
383 |
EUPILIO |
| E |
2826 |
533 |
FAGGETO LARIO |
| E |
2664 |
376 |
FALOPPIO |
| E |
2541 |
290 |
FENEGRÒ |
| E |
2537 |
329 |
FIGINO SERENZA |
| E |
2604 |
334 |
FINO MORNASCO |
| E |
2596 |
371 |
GALBIATE |
| E |
2494 |
299 |
GARBAGNATE MONASTERO |
| E |
2361 |
205 |
GARLATE |
| F |
3010 |
662 |
GARZENO |
| E |
2355 |
201 |
GERA LARIO |
| E |
2879 |
570 |
GERMASINO |
| E |
2655 |
370 |
GIRONICO |
| E |
2584 |
320 |
GRANDATE |
| E |
2699 |
443 |
GRANDOLA ED UNITI |
| E |
2355 |
201 |
GRAVEDONA |
| E |
2284 |
247 |
GRIANTE |
| E |
2615 |
342 |
GUANZATE |
| E |
2423 |
249 |
IMBERSAGO |
| E |
2902 |
586 |
INTROBIO |
| F |
3069 |
704 |
INTROZZO |
| E |
2561 |
346 |
INVERIGO |
| E |
2230 |
202 |
LAGLIO |
| E |
3022 |
671 |
LAINO |
| E |
2467 |
280 |
LAMBRUGO |
| F |
3358 |
907 |
LANZO D' INTELVI |
| E |
2879 |
570 |
LASNIGO |
| E |
2383 |
214 |
LECCO |
| E |
2366 |
209 |
LENNO |
| E |
2356 |
202 |
LEZZENO |
| E |
2220 |
202 |
LIERNA |
| E |
2522 |
276 |
LIMIDO COMASCO |
| E |
2615 |
384 |
LIPOMO |
| F |
3028 |
675 |
LIVO |
| E |
2519 |
274 |
LOCATE VARESINO |
| E |
2432 |
255 |
LOMAGNA |
| E |
2550 |
296 |
LOMAZZO |
| E |
2753 |
368 |
LONGONE AL SEGRINO |
| E |
2534 |
327 |
LUISAGO |
| E |
2568 |
351 |
LURAGO D' ERBA |
| E |
2547 |
294 |
LURAGO MARINONE |
| E |
2587 |
322 |
LURATE CACCIVIO |
| F |
3126 |
744 |
MAGREGLIO |
| E |
2398 |
231 |
MALGRATE |
| E |
2373 |
214 |
MANDELLO DEL LARIO |
| F |
3106 |
730 |
MARGNO |
| E |
2427 |
252 |
MARIANO COMENSE |
| E |
2262 |
225 |
MASLIANICO |
| E |
2222 |
203 |
MENAGGIO |
| E |
2484 |
292 |
MERATE |
| E |
2439 |
260 |
MERONE |
| E |
2226 |
206 |
MEZZEGRA |
| E |
2533 |
326 |
MISSAGLIA |
| F |
3330 |
890 |
MOGGIO |
| E |
2484 |
292 |
MOLTENO |
| E |
2420 |
247 |
MOLTRASIO |
| E |
2524 |
320 |
MONGUZZO |
| E |
2540 |
331 |
MONTANO LUCINO |
| E |
2811 |
522 |
MONTEMEZZO |
| E |
2750 |
479 |
MONTEVECCHIA |
| E |
2646 |
406 |
MONTICELLO BRIANZA |
| E |
2657 |
414 |
MONTORFANO |
| F |
3592 |
1070 |
MORTERONE |
| E |
2219 |
201 |
MOZZATE |
| E |
2219 |
201 |
MUSSO |
| E |
2496 |
300 |
NESSO |
| E |
2504 |
306 |
NIBIONNO |
| E |
2463 |
277 |
NOVEDRATE |
| E |
2450 |
268 |
OGGIONO |
| E |
2719 |
415 |
OLGIATE COMASCO |
| E |
2477 |
287 |
OLGIATE MOLGORA |
| E |
2362 |
206 |
OLGINATE |
| E |
2365 |
208 |
OLIVETO LARIO |
| E |
2655 |
370 |
OLTRONA DI SAN MAMETTE |
| E |
2623 |
390 |
ORSENIGO |
| E |
2423 |
249 |
OSNAGO |
| E |
2403 |
235 |
OSSUCCIO |
| E |
2447 |
266 |
PADERNO D' ADDA |
| F |
3191 |
790 |
PAGNONA |
| E |
2655 |
412 |
PARÈ |
| F |
3034 |
679 |
PARLASCO |
| E |
2980 |
641 |
PASTURO |
| E |
2993 |
650 |
PEGLIO |
| F |
3135 |
750 |
PELLIO INTELVI |
| E |
2601 |
374 |
PEREGO |
| E |
2630 |
395 |
PERLEDO |
| E |
2373 |
214 |
PESCATE |
| E |
2236 |
213 |
PIANELLO DEL LARIO |
| F |
3321 |
881 |
PIGRA |
| E |
2880 |
571 |
PLESIO |
| E |
2506 |
307 |
POGNANA LARIO |
| F |
3305 |
870 |
PONNA |
| E |
2503 |
305 |
PONTE LAMBRO |
| E |
2460 |
275 |
PORLEZZA |
| F |
3490 |
1000 |
PREMANA |
| E |
2862 |
558 |
PRIMALUNA |
| E |
2870 |
450 |
PROSERPIO |
| E |
2444 |
264 |
PUSIANO |
| F |
3017 |
667 |
RAMPONIO VERNA |
| E |
2998 |
654 |
REZZAGO |
| E |
2446 |
265 |
ROBBIATE |
| E |
2689 |
394 |
RODERO |
| E |
2484 |
292 |
ROGENO |
| E |
2637 |
357 |
RONAGO |
| E |
2555 |
342 |
ROVAGNATE |
| E |
2416 |
244 |
ROVELLASCA |
| E |
2410 |
240 |
ROVELLO PORRO |
| E |
2372 |
213 |
SALA COMACINA |
| F |
3279 |
852 |
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA |
| F |
3176 |
779 |
SAN FEDELE INTELVI |
| E |
2633 |
397 |
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA |
| F |
3482 |
995 |
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA |
| E |
2246 |
220 |
SANT'ABBONDIO |
| E |
2596 |
371 |
SANTA MARIA HOÈ |
| E |
2239 |
215 |
SANTA MARIA REZZONICO |
| E |
2922 |
600 |
SCHIGNANO |
| E |
2490 |
296 |
SENNA COMASCO |
| E |
2457 |
273 |
SIRONE |
| E |
2719 |
457 |
SIRTORI |
| E |
2762 |
445 |
SOLBIATE |
| E |
2355 |
201 |
SORICO |
| F |
3170 |
775 |
SORMANO |
| E |
2801 |
515 |
STAZZONA |
| F |
3170 |
775 |
SUEGLIO |
| E |
2460 |
275 |
SUELLO |
| E |
2790 |
507 |
TACENO |
| E |
2723 |
460 |
TAVERNERIO |
| E |
2262 |
225 |
TORNO |
| F |
3140 |
754 |
TREMENICO |
| E |
2253 |
225 |
TREMEZZO |
| E |
2680 |
430 |
TREZZONE |
| E |
2410 |
240 |
TURATE |
| E |
2718 |
414 |
UGGIATE TREVANO |
| F |
3552 |
1044 |
VAL REZZO |
| E |
2932 |
494 |
VALBRONA |
| E |
2501 |
304 |
VALGREGHENTINO |
| E |
2402 |
234 |
VALMADRERA |
| E |
2709 |
408 |
VALMOREA |
| E |
2460 |
275 |
VALSOLDA |
| E |
2246 |
220 |
VARENNA |
| F |
3243 |
826 |
VELESO |
| F |
3108 |
731 |
VENDROGNO |
| E |
2578 |
316 |
VENIANO |
| E |
2559 |
345 |
VERCANA |
| E |
2423 |
249 |
VERDERIO INFERIORE |
| E |
2425 |
250 |
VERDERIO SUPERIORE |
| E |
2555 |
342 |
VERTEMATE CON MINOPRIO |
| E |
2903 |
587 |
VESTRENO |
| E |
2623 |
390 |
VIGANÒ |
| E |
2627 |
350 |
VILLA GUARDIA |
| E |
3208 |
802 |
ZELBIO |
|
ALLEGATO
B
Isolamento
delle reti di distribuzione del calore negli impianti termici |
|
Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi
in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate
con materiale isolante il cui spessore minimo è fissato dalla seguente
tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della
conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C
alla temperatura di 40 °C.
|
TAB
1
|
|
Conduttività
Termica utile dell' isolante
|
Diametro
esterno della tubazione
(mm)
|
|
(W/m °C)
|
<
20
|
da
20 a 39
|
da
40 a 59
|
da
60 a 79
|
da
80 a 99
|
>
100
|
|
0.030
|
13
|
19
|
26
|
33
|
37
|
40
|
|
0.032
|
14
|
21
|
29
|
36
|
40
|
44
|
|
0.034
|
15
|
23
|
31
|
39
|
44
|
48
|
|
0.036
|
17
|
25
|
34
|
43
|
47
|
52
|
|
0.038
|
18
|
28
|
37
|
46
|
51
|
56
|
|
0.040
|
20
|
30
|
40
|
50
|
55
|
60
|
|
0.042
|
22
|
32
|
43
|
54
|
59
|
64
|
|
0.044
|
24
|
35
|
46
|
58
|
63
|
69
|
|
0.046
|
26
|
38
|
50
|
62
|
68
|
74
|
|
0.048
|
28
|
41
|
54
|
66
|
72
|
79
|
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0.050
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30
|
44
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58
|
71
|
77
|
84
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- Per valori di conduttività termica utile dell' isolante differenti da
quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale
isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella
tabella 1 stessa.
- I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'
isolamento termico dell' involucro edilizio, verso l' interno del
fabbricato ed i relativi spessori minimi dell' isolamento che risultano
dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.
- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all' esterno né
su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno
moltiplicati per 0,3.
- Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti
eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la conduttività
termica del sistema, le modalità di installazione e i limiti di
coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI che verranno pubblicate
entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell' industria, del
commercio e dell' artigianato entro i successivi trenta giorni.
I canali dell' aria calda per la climatizzazione invernale posti in
ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di
isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per
tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.
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G
portata in m3/h
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M
= numero di ore annue di funzionamento
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da
1400 a 2100 gradi giorni
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oltre
2100 gradi giorno
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2.000
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4.000
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2.700
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5.000
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2.000
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1.200
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10.000
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1.600
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1.000
|
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30.000
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1.200
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800
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60.000
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1.000
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700
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Per portate non indicate in tabella si procede mediante interpolazione
lineare.
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ALLEGATO
D
Tecnologie
di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente
indicate per la produzione di energia in specifiche categorie di edifici
di proprietà pubblica o adibiti a suo pubblico |
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E1(1)
EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA CON CARATTERE CONTINUATIVO:
- Impianti con pannelli solari piani per produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari destinati ad abitazioni civili, case di pena, caserme,
collegi, conventi, comunità religiose, siti in località con irradianza
media annuale su piano orizzontale maggiore di 150 W/m2.
E2. EDIFICI ADIBITI A UFFICIO O ASSIMILABILI:
- Pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale nei casi in cui il
volume climatizzato è maggiore di 10.000 m3 (valutare anche
eventuale azionamento delle pompe di calore mediante motore a combustione
interna);
- Refrigeratori con recupero per climatizzazione di grossi centri di
calcolo;
E3. EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, CLINICHE O CASE DI CURA:
- Impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica per strutture
ospedaliere con oltre 200 posti letto (considerare anche possibile
abbinamento con macchine frigorifere ad assorbimento nel caso di potenza
elettrica in cogenerazione maggiore di 500 kW);
E6. EDIFICI ED IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITÀ SPORTIVE:
- Pompe di calore destinate a piscine coperte riscaldate per
deumidificazione aria ambiente e per riscaldamento aria ambiente, acqua
vasche e acqua docce;
- Pannelli solari piani per riscaldamento dell' acqua delle vasche delle
piscine;
- Pannelli solari piani per produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari destinata a docce in impianti sportivi con particolare
riferimento ai campi all' aperto.
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ALLEGATO
E
Valore
minimo del rendimento dei generatori di calore |
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1. Generatori di calore ad acqua calda con potenza
termica utile nominale compresa tra 4 kw e 400 kw [soppresso dall'art.
18 del DPR 551/99]
2. Generatori di calore ad aria calda con potenza termica utile nominale
non superiore a 400 kw
Valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale:
ηc
= (83 + 2 log Pn) %
dove log Pn = logaritmo in base 10 della potenza nominale
espressa in kW.
Per potenza nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di
combustione deve essere uguale o superiore al valore sopra indicato e
calcolato a Pn = 400 kW.
La verifica del "rendimento di combustione" dei generatori di
calore ad aria calda deve essere effettuata secondo le metodologie
indicate nelle seguenti norme tecniche UNI:
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UNI
7414
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Generatori
di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per
combustibile liquido e gassoso.
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UNI
8125
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Generatori
di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata.
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UNI
9461
|
Generatori
di aria calda a gas con bruciaore atmosferico non equipaggiato con
ventilatore nel circuito di combustione.
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UNI
9462
|
Generatori
di aria calda a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con
ventilatore nel circuito di combustione.
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In alternativa all' applicazione delle suddette norme UNI la verifica del
rendimento può essere effettuata con le metodologie riportate in norme
tecniche equivalenti di altri paesi membri della Comunità europea.
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(Omissis)
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ALLEGATO
I
Requisiti
minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche |
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1.
L'organismo, il personale direttivo e il personale incaricato di eseguire
le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il
fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli
apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone.
Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari
nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di
caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento.
2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di
eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia
per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone.
3. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di
verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e
non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di
ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del
controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone
interessati ai risultati delle verifiche.
4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per
assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con
l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il
materiale necessario per le verifiche straordinarie.
5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:
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a)
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una
buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a
quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie
di impianti da sottoporre a verifica;
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b)
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una
conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da
effttuare ed una pratica sufficiente di tali controlli;
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c)
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la
competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le
relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli
effettuati.
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6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle
verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal
numero delle verifiche effettuate né dai risultati di tali verifiche.
7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità
civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in
base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico.
8. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale.
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